Art. 2.
(Criteri di organizzazione).

      1. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) individua, nelle regioni indicate all'articolo 1, le sedi ove ubicare nuove infrastrutture militari e stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la realizzazione e la costruzione delle stesse;

          b) individua gli enti e i reparti militari da insediare nelle sedi di cui alla lettera a);

          c) stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la costruzione o l'acquisizione di unità abitative di edilizia economica e popolare da assegnare, previa intesa con gli enti locali interessati, nella misura del 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente;

          d) stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle infrastrutture militari e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari

 

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in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

      2. I progetti per la realizzazione e per la costruzione delle nuove infrastrutture militari e per la costruzione o l'acquisizione delle unità abitative, di cui al comma 1, lettere a) e c), sono effettuati mediante l'utilizzo privilegiato di aree demaniali assegnate o in uso al Ministero della difesa, previa intesa con le regioni e con gli enti locali interessati.